Messages in this topic - RSS

Home » Altre segnalazioni dagli utenti del forum » Accatastamento impianto fotovoltaico

segnalazioni degli utenti del forum
05/02/2014 10:58:18

omarcin
omarcin
Posts: 3
Buongiorno, ho un'impianto FV installato nel 2010 da 4,9 kWp integrato filo coppo sul tetto di casa .
Ho sentito da un'installatore e poi letto in Internet che è necessario per alcuni impianti eseguire l'accatastamento, non sono riuscito a capire se le mie caratteristiche rientrano negli impianti da accatastare. A questo link l'articolo del Sole 24 ore, se qualcuno competente mi può illuminare, grazie.

http://www.ilsole24ore.com/art//2014-01-07/fotovoltaico-categoria-d-064523.shtml?uuid=ABNaX3n&fromSearch
0 link permanente
14/02/2014 12:31:30

capuzzo.a
capuzzo.a
Posts: 3
Cito la recente Circolare Dell'Ag.Teritorio proprio su questo argomento:
"...In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei 3 pannelli stessi, è inferiore a 150 m, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28
0 link permanente
20/02/2014 15:37:48

riccardo
riccardo
Posts: 5
Buongiorno a tutti, a integrazione del messaggio di Capuzzo.A, volevo pubblicare questo articolo pubblicato sul sole 24 ore. Il fotovoltaico nel mirino del Fisco. Come si calcolano rendita e imposte sugli impianti Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici a terra sono considerati beni immobili ed è previsto il loro accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Con regole complesse e numerose eccezioni, che tendono a premiare i piccoli impianti e quelli condominiali. Se l'impianto è costruito in forza di diritto di superficie, va accatastato autonomamente e quindi dovrebbe assumere la categoria di opificio; infatti nella fattispecie il proprietario dell'impianto è diverso da quello dell'immobile sottostante. Se si tratta di impianti collocati su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi. Se, dopo essere stata calcolata ex novo, la rendita catastale dell'unità immobiliare questa aumenta di più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione al Catasto (ex agenzia del Territorio, ora inglobata nelle Entrate). Infatti, Con la nota 31892 del 22 giugno 2012 dell'agenzia del Territorio viene precisato che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato quando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. E in tal senso l'agenzia del Territorio ha dato istruzioni con la circolare 1/2006: il rapporto tra redditività impianto e redditività abitazione va eseguito con valori riportati al 1988-89, data di riferimento delle attuali rendite iscritte in catasto. La rendita è calcolata in proporzione al valore capitale con riferimento al biennio economico 1988-89, applicando un saggio di fruttuosità (tariffe d'estimo vigenti). La metodologia di stima generalmente da utilizzarsi in queste casistiche (costo di ricostruzione decurtato per vetustà) è stata riassunta dall'agenzia del Territorio nella circolare n. 6/2012. Per esempio, considerato un costo attuale di 5000 €/Kw per un impianto di 4Kw, la rendita catastale che gli competerebbe, con riferimento al biennio economico 1988-89, è pari a circa € 114,00 (ipotesi di immobile in categoria del gruppo A o C per il quale è previsto un saggio di redditività dell'1%). Se quindi l'unità immobiliare dove è installato ha una rendita di 760 euro, non c'è obbligo di accastamento (114 euro è meno del 15% di 760) . La 36/2013 dell'agenzia delle Entrate considera in ogni caso come beni mobili, e dunque non meritevoli di accatastamento, gli impianti di "modesta entità". Adettare le regole è la risoluzione 3 del 6 novembre 2008 dell'agenzia del Territorio, dopo avere specificato che i pannelli fotovoltaici costituiscono impianti da considerare fissi ai fini catastali, già aveva esonerato dall'obbligo di accatastamento quelli «aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici». Con la circolare 36/2013 sono stati forniti alcuni parametri oggettivi per individuare i casi in cui non sussiste l'obbligo di accatastamento (e gli impianti sono considerati beni mobili). Si tratta dei casi in cui: - la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; - la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi. Attenzione: resta l'obbligo di variazione catastale nel caso in cui l'impianto comporta l'incremento della originaria rendita di una percentuale pari o superiore al 15 per cento, anche se è "piccolo".
Gli impianti fotovoltaici non devono essere accatastati in casi come questi: 1) Una casa unifamiliare composta da unità abitativa più autorimessa, tettoia o soffitta/cantina (censite separatamente), con impianto fotovoltaico costruito sul tetto di una delle tre unità immobiliari, ma asservito a tutte e con potenza inferiore a 9 kW (n. 3 unità x 3 kW/unità). 2) Un complesso residenziale costituito anche da un rilevante numero di unità immobiliari che beneficia dall'impianto, se questo però ha una potenza complessiva inferiore a 3 kW per ogni unità (per esempio 30 kW con 10 unità). 3) Quando, anche se l'impianto è superiore ai 3 kW per unità, l'incremento di rendita determinato dall'impianto è inferiore al 15% dell'importo originario .
La circolare considera anche il caso di impianti fotovoltaici "rurali", prevedendo il loro accatastamento nella categoria D/10, a condizione che siano asserviti ad una azienda agricola «esistente» con un terreno di estensione non inferiore ai 10mila metri quadri e che la potenza dell'impianto non risulti superiore ai 200 Kw. In questi casi, l'impianto potrà essere censito come D/10 anziché D/1, purché alla dichiarazione di accatastamento si alleghi l'autocertificazione dei requisiti di ruralità su modello conforme. Gli impianti fotovoltaici "rurali" censiti nella categoria D/10 sono esenti da Imu come previsto dal comma 708 della legge 147/13 per gli immobili rurali strumentali, mentre ai fini Tasi potranno essere soggetti al massimo all'aliquota dell'1 per mille, con possibilità per i Comuni di prevedere anche ulteriori riduzioni. Ovviamente la ruralità è garantita qualora vengano rispettate le condizioni stabilite dalla circolare dell'Agenzia 32/2009 e in particolare che il fatturato della attività agricola sia superiore a quello della produzione di energia elettrica, tariffa incentivante esclusa, ovvero che il terreno coltivato anche in comuni non confinanti sia pari ad almeno 10 ettari per 100 kw.
Ai fini delle imposte ricomprese nella nuova Imposta unica comunale (Iuc), ovvero Imu, Tasi e Tari, il diverso accatastamento ha notevoli ripercussioni. Nel caso di immobili censiti autonomamente in categoria D/1, si dovrà procedere al calcolo dell'Imu e delle altre imposte gravanti sugli immobili in base al valore catastale derivante dalla dichiarazione di accatastamento. Per Imu e Tasi (tariffa sui servizi non divisibili), partendo dal valore catastale dell'immobile, si dovrà procedere al calcolo delle imposte, ricordando che la somma delle due aliquote non dovrebbe poter superare il 10,6 per mille e comunque l'aliquota Tasi dovrà essere compresa tra l'1 e il 2,5 per mille, ma si è in attesa di decreto. Per la Tari (tariffa rifiuti) la base imponibile sarà ancora data dalla superficie calpestabile e varranno specifiche aliquote determinate dai Comuni in modo da garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti per la raccolta rifiuti; pertanto non dovrebbe colpire gli impianti fotovoltaici. Nel caso, invece, di immobile già censito per cui si renda necessaria la variazione del valore catastale, si dovrà procedere al ricalcolo dell'Imu rispetto a quello dell'anno precedente. La variazione catastale determinerà, infatti, un aumento proporzionale della base imponibile ai fini Imu e Tasi. di Saverio Fossati - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/mebUL
0 link permanente
22/03/2014 12:39:36

franco causio
franco causio
Posts: 4
Buongiorno
Ho appreso ora che è uscita in dicembre 2013 una circolare dell'agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall'obbligo gli impianti fotovoltaici "minori" e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati
Quando il fotovoltaico è al servizio di un'unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale.

Ho provato a fare il calcolo

Ho sul tetto un impianto da 5 kw, montato nel 2012 e fatturato a 20.700 euro.

rendita catastale = 1534 + 5% = 1610,7 x 110 = 177.177 euro x 15% = 26.576 euro che è superiore ai 20.700 euro dell'impianto


Se i conti si fanno così, ci starei dentro senza fare accatastamenti addizionali.

In più poi, ma non so se ho capito bene, ho letto che:
"- Impianti fotovoltaici installati su unità abitative sono esonerati dall'obbligo di accatastamento se non superano una potenza di 3 kw per unità immobiliare (esempio se un'abitazione è composta da un abitazione più garage accatastato separatamente, la potenza non deve superare i 6 kw, 3 kw per unità abitativa)".
Io ho anche un garage e mi pare accatastato separatamente: stesso foglio della casa, stessa particella ma sub diverso
La rendita catastale è 62 euro...

Qualcuno è in grado di verificare i miei calcoli?

grazie
0 link permanente
08/05/2014 09:43:46

domusenergia
domusenergia
Posts: 7
A riguardo ho scritto un paio di articoli sul mio blog.

consiglio di leggere il secondo che si trova qui: www.efficienzaerinnovabili/fotovoltaico_catasto_2/

In ogni caso dal mio punto di vista gli aspetti importanti sono due:

1) c'è ancora confusione e poca chiarezza anche a livello di uffici catasto e agenzia delle entrate. La situazione è ancora in divenire, mi aspetto altri chiarimenti.
2) la mia sensazione è che tranne i casi di immobili con rendite catastali molto basse, gli impianti residenziali anche fino a 6 kW non sono in grado di esprimere rendite tali da effettuare la variazione.

Saluti
0 link permanente

Home » Altre segnalazioni dagli utenti del forum » Accatastamento impianto fotovoltaico