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segnalazioni degli utenti del forum
03/06/2012 23:23:05

simone.maren
simone.maren
Posts: 31
Salve.
Io ho ricevuto la comunicazione che il GSE in data 10/05/2012 ha effettuato la liquidazione delle eccedenze SSP anno 2011.
L'importo risultante da tale calcolo è pari a 11,9369 € ( dopo con calma mi calcolo quanti Kw potevo consumare ancora per andare vicinissimo al pareggio )
Il pagamento non è ancora messo in lavorazione ma dovrebbe essere a giugno.
Saluti
gabriele ha scritto:
Volevo chiedere se qualcuno ha ricevuto comunicazione dal GSE relativamente alle eccedenze SSP maturate al 31/12/2011, chiaramente per chi ha optato per il pagamento delle stesse?
Grazie e saluti a tutti.
Gabriele
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05/06/2012 22:43:42

gabriele
gabriele
Posts: 18
A seguito della tua risposta, mi sono precipitato a richiamare il numero verde del GSE (avevo già provato circa un mese fa, ma allora l'incaricato del Call Center mi rispose riportandomi le procedure quanto scritto nella convenzione SSP senza darmi in concreto una risposta effettiva). Invece ieri sono riuscito a parlare con una Sig.ra particolarmente gentile e competente, assicurandomi dell'assenza di intoppi vari, garantedomi dell'acquisizione dei dati dalla mia azienda fornitrice Enel sui Kw del mio impianto immessi, solo che sono in tremendo ritardo nei conteggi.
SIMONE Grazie mille per il tuo intervento
SALUTONI
Gabriele
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10/07/2012 16:23:26

ornella
ornella
Posts: 17
ciao a tutti ... ho ricevuto la prima tranche di pagamento della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto per il periodo ottobre 2011-aprile 2012: i Kw che GSE conteggia sono in quantità maggiore rispetto alla sommatoria dei rilevamenti settimanali.
come può essere? qualcuno ha già avuto esperienza di questo tipo? grazie
edited by ornella on 10/07/2012
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10/07/2012 23:47:38

ciceroneprimo
ciceroneprimo
Posts: 12
Ciao Ornella, sopra parlavano dello scambio sul posto (SSP). Per incentivo da GSE clicca a sx su
<ALTRE segnalazioni da utenti del forum> poi sempre a sx sul quinto da sopra <LETTURE enel distribuzione e pagamenti GSE> ultima risposta.
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01/04/2013 17:55:12

leopoldo
leopoldo
Posts: 1
Fulvio Cassin ha scritto:
Sì è vero. Il reddito derivante dalla vendita dei kw prodotti in eccedenza va inserito nel 730 come "redditi diversi".

E' vero che ora viene liquidato da GSE il compenso per l'energia eccedente l'autoconsumo ceduta alla rete, ma è altrettanto vero che io pago all'Enel le bollette per l'energia che assorbo da Enel quando il fotovoltaico non basta. Allora dovrei dichiarare l'eventuale eccedenza delle vendita sull'acquisto. Nel mio caso spendo più di quanto ricevo. Se qualcuno mi aita lo ringrazio.
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06/02/2014 18:26:56

ornella
ornella
Posts: 17
buongiorno, sulla base di notizie di stampa di questi giorni vorrei chiedere se qualcuno ha maggiori dettagli in merito al pacchetto "Destinazione Italia" approvato dalla commissione della Camera . Il provvedimento prevede "alleggerimento " delle bollette elettriche allungando di sette anni il periodo del pagamento dell'incentivo ma rimodulando (=diminuendolo) il valore dell'incentivo in essere. Si prevede che sia su base volontaria aderire alla "rimodulazione" ma se non si aderisce non si potrà beneficiare di altre agevolazioni fiscali per un periodo di dieci anni. Quindi nel caso di possibile innovazione in futuro sull'impianto esistente, al fine di poter usufruire di possibili agevolazioni fiscali si è costretti ad aderire alla "rimodulazione"!? Come verrebbe ridotto l'incentivo? I sette anni di allungamento del periodo dell'incentivo si calcolano sul periodo inizialmente sottoscritto di 20 anni o si aggiungono tout court al periodo residuo attuale?I contenuti del decreto in merito diventano operativi da quando? grazie dell'attenzione e a chi vorrà/potrà fornire migliori dettagli. ornella.
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16/02/2014 23:49:53

simone.maren
simone.maren
Posts: 31
Dunque se non ho capito male tutto nasce dal Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato nella[font=Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif] Gazzetta Ufficiale[/font] n. 300 del 23 dicembre 2013. in vigore dal 24.12.2013
ULTERIORI 7 ANNI D'INCENTIVO DOPO I CANONICI 20 PREVIO RIDUZIONE DA SUBITO DELL'ATTUALE INCENTIVO.
SE ACCETTI puoi continuare per quel sito a beneficiare anche degli altri incentivi...
SE NON ACCETTI , dopo 20 anni fine dei giochi e se non ho capito male fine anche dello scambio sul posto.... (ma tanto ci saranno le batterie!)


Per sapere quando e quanto, rimandano ad un decreto emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione delle legge di conversione...

Cito:"Il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"









Per ora sono ancora ai lavori di conversione del dl 145
Camera Approva- Parola al Senato seduta del 14.02.2014



Ecco il testo del DL.

link completo
Estratto

esto del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
3. Identico.
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.



4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.
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